Statuto dell’ Associazione Culturale What’s art
Sede, costituzione, durata, oggetto sociale
Art. 1 E’ costituita l’associazione Ricreativa, Culturale denominata “What’s art” Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.
Art. 2 L’associazione ha sede in Roma via Bagnone 6 e ha durata a tempo indeterminato.
Art. 3 L’associazione non ha fini di lucro, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
Art. 4 Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione
L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere iniziative gratuite o a pagamento di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare;
promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
promuovere iniziative in tutti i campi in cui si può attuare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo e di emarginazione;
promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo
Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in in via principale quelle attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative.
Per raggiungere gli scopi sociali, l’associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.
Soci
Art. 5 Possono essere soci dell’associazione tutte le persone residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell’Associazione stessa.
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitorial.
Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione.
I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento.
In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
Diritti e doveri dei Soci
Art. 6
L'appartenenza all’Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto, delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso e il rispetto della civile convivenza.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.
d) partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
e) esaminre i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
Il socio rimane tale fino a quando si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 1 lo stesso non recede dall’associazione oppure dietro presentazione di dimissioni scritte e in questo caso il recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Art. 7 E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile e trasmessibile.
Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
d) quando si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.
Organi dell’Associazione
Art. 11 Gli organi dell’associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente (o la Presidenza);
il Collegio dei Sindaci (se eletto)
il Collegio dei probiviri (se eletto).
Tutte le cariche sono elettive.
Art. 12 L’Assemblea dei soci
E’ composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
Art. 13 L’Assemblea ordinaria
Deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le riunioni sono ordinariamente convocate tramite avviso scritto (posta elettronica/posta ordinaria, a mezzo sms, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione) contenente la data e l’ora della prima e saconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima.
L’ assemblea ordinaria dei soci:
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca i revisori dei conti quando previsti;
approva il bilancio;
delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Art. 14 L’Assemblea straordinaria:
delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;
delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.
L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, o ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.
Art. 15 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all’avviso di convocazione, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
L’ assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Ciascun socio presente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato puo farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’asrticolo 2372 del codice civile,in quanto compatibili.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo
E’ composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 7, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 3 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).
Art. 18 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 19 il Consiglio Direttivo:
elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente e il segretario;
redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
è responsabile della gestione amministrativa;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;;
stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 20 Il presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione, e ha l’uso della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice Presidente
Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto). si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.
Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente
Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):
risolve tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori;
esamina i reclami presentati dai soci e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione, per quanto di competenza del Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
Patrimonio dell’Associazione
Art. 23 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:
Quote associative.
Eventuali contributi pubblici.
Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione.
Beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
Altri contributi - anche di natura commerciale - eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.
Rendiconto economico-finanziario
Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 27 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Art. 28 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Succcessivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.